Come questa economia
speculativa ed una classe politica sempre più serva del sistema e lontana dalle
persone, genera leggi sempre più confuse
a vantaggio di una burocrazia economico liberista a danno solo del lavoratore e della sua
dignità.
Nel
2008 , dopo aver preso visione del D. Lgs. N° 81 del 9 aprile 2008, c. d. Testo
Unico Sicurezza del Lavoro T.U.SIC. ,
chi scrive , che opera nella prevenzione e sicurezza del lavoro sin dal 1963,
già come Ispettore del Lavoro, membro di Comitati istituzionali della salute e
sicurezza, ecc. , ebbe molte perplessità
in merito alle tanto decantate migliorie e semplificazioni del sistema normativo riguardante la salute e
sicurezza sul lavoro per la diminuzione
degli infortuni sul lavoro.
In effetti il legislatore, identificabile principalmente nella Conferenza permanente Stato - Regioni e nei
pro tempore governi Prodi e successivamente Berlusconi, che hanno voluto condensare nei 306 articoli
del nuovo D. Lgs. N° 81 /2008 e 51 allegati, quasi tutti i precedenti
fondamentali decreti ( DPR n. 547/1955, DPR n. 164/1956, DPR n. 303/1956,
D.Lgs. n. 277/1991, D.Lgs. n. 626/1994, D. Lgs. n. 493/1996, D.Lgs. n.
494/1996, D.Lgs. n. 187/2005, l’art. 36 bis della legge n. 248 /206 ,
gli artt. 2-3-5-6-7 della legge n. 123
/2007 ) ha generato una infinità di incertezze applicative sia tra gli
utilizzatori delle normative di salute e sicurezza (aziende e lavoratori), sia negli
organi di consulenza e di controllo istituzionali che operano
quotidianamente nei vari ambienti di lavoro.
E’
bene ancora rammentare che da sempre i soggetti operanti nella salute e
sicurezza hanno invocato il miglioramento del precedente dell’impianto
normativo e procedurale , e continua è
stata la ricerca di uno snellimento delle varie norme e procedure per semplificare e coordinare gli
interventi, nonché per i controlli nei luoghi di lavoro, anche per attenersi
alle finalità prescritte dalle normative europee e convenzioni internazionali ,
proprio in conformità del disposto di cui all’art. 117 della Costituzione .
-
Rischio inapplicabilità del D. Lgs. N° 81 del 9.04.2008
Purtroppo
il D. Lgs. N° 81 del 9.04.2008, da
subito ha evidenziato palesi
incongruenze tecniche e giuridiche tanto
da rendere la normativa generale
emanata, inapplicabile su molti
punti e meritevole di una urgente rivisitazione
. Il legislatore , subissato
da infinite richieste di chiarimenti ,
osservazioni e da miriadi domande degli esperti in materia, rendendosi
probabilmente conto dell’urgenza e della gravità prodotta dal D. Lgs. N. 81/2008, in data 3 agosto
2009 (ovvero dopo appena 15 mesi) correva ai ripari emanando, il
nuovo D. Lgs. N. 106 integrativo e correttivo del precedente, modificando ben 176 articoli su 306 già emanati con il D.
Lgs. n. 81/2008 , il chè ci obbliga a fare delle negative considerazioni sulle
capacità tecniche giuridiche del legislatore .
Appare
quindi opportuno far rilevare i reali danni che si sono verificati, a seguito delle
modifiche apportate al primo D. Lgs. N. 81/2008
e del Decr. Correttivo n. 106/2009 , ovvero :
1.
A
poco sono serviti i numerosi Convegni di aggiornamento, (a pagamento), fatti dal mese di maggio 2008 al mese di
luglio 2009 ;
2.
Gli
RSPP , che nello stesso periodo ebbero a frequentare a pagamento i corsi di
formazione prescritti , con l’ottenimento dei relativi attestati, hanno
dovuto rifrequentare altri corsi per l’ulteriore aggiornamento del programma secondo il nuovo
D. Lgs. N° 106 / 2009;
3.
Gli
autori di testi e di codici ,
specialisti della sicurezza sul lavoro che nel frattempo avevano pubblicato ed
altri autori di varie pubblicazioni
hanno dovuto rivedere i loro lavori ed articoli , con evidenti ulteriori
spese per modifiche e aggiornamenti ;
4.
Gli
attestati di formazione rilasciati nel 2008 ai partecipanti ai corsi di
aggiornamento per la sicurezza, di conseguenza sono stati aggiornati previo
ritiro alla competente Autorità Pubblica, Regionale e/o Ordini professionali, o
altri miriadi organismi sindacali e ministeriali autorizzati al controllo e al
rilascio degli attestati di avvenuta frequenza e di apprendimento;
5.
Sono
stati redatti nuovi atti supplementari
dei Verbali di contestazione già rilasciati dagli Ispettori delle Asl e/o USL
e/o dalle Direzioni Provinciali del Lavoro;
6.
I
176 artt. Che hanno apportato modifiche al
D. Lgs. N. 106/2009 hanno dovuto essere coordinati con gli altri
articoli non modificati del D. Lgs. N. 81/2008, in quanto non è stato emanato
un testo coordinato ;
7.
Il
sistema sanzionatorio appare determinato
senza un criterio di logicità in relazione alla gravità delle inosservanze ed è
esposto in modo molto confuso tanto da somigliare ad un criciverba da risolvere
per indovinare la sanzione giusta. Una infinità di norme risultano essere in
bianco senza penalità.
8.
Altre anomalie che non è opportuno elencare per non ingigantire le
lacune del
nuovo c.d. TU.SIC. e/o
sistema normativo.
Carenze nel preambolo della
normativa Testo Unico Sicurezza - T.U.SIC.
Esaminando poi il preambolo della normativa T.U.SIC. si resta
sorpresi e con il fiato sospeso nel vedere l’Autorità governativa che ha
menzionato nel pre esame le 17 normative di salute e
sicurezza già esistenti , che ha sentito
tutte le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e acquisito gli
autorevoli pareri del Garante per la privacy , della Commissione parlamentare
della Camera e del Senato della Repubblica, e della Conferenza permanente Stato
– Regioni, e
incredibilmente e nello
stesso preambolo del D. Lgs. N. 81 /2008
non sono stati interpellati e/o sentiti gli organi pubblici che da sempre operano nel campo della salute e sicurezza
del lavoro, ovvero il Comando dei Vigili del Fuoco , l’Ispettorato del Lavoro ,
l’Autorità Sanitaria, Marittima , ed inoltre l'ISPESL, la Commissione permanente
per la prevenzione e l'igiene del lavoro, i Comitati di coordinamento regionali
per la sicurezza , ecc. i quali enti hanno esperienza
da rappresentare .
Ai lettori l’onere di riflettere, riscontrare le
osservazioni di cui avanti e commentare e valutare la gravità dell’incompletezza
del preambolo esaminato . Superfluo dinanzi a tante mancanze , rappresentare
che il T.U. SIC. manca addirittura di un indice generale dell’aggiornamento del
D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Eccessiva ingratitudine per i “ vecchi” e tradizionali
organi ENPI, ANCC,
ISPESL, Ispettorato del Lavoro.
Esaminando nello specifico l’impianto normativo del D.
Lgs. n. 81 / 2008 e successivo D. Lgs. N. 106 del 2009 non si può fare a meno
ancora di osservare che si continua nella “ abrogazione dei vecchi e
tradizionali organi “, spesso
impropriamente definiti “ carrozzoni “ , quali ad esempio l’ex ENPI, l’ex ANCC, l’ex ISPESL, l’ex
Ispettorato del Lavoro “ ecc. Detti
organi , come detto, operanti nel paese da decine e decine di anni e con un bagaglio tecnico e di esperienze
che è stato in parte utilizzato nella
prima emanazione delle normative di salute e sicurezza del D. Lgs. n. 626 /1994
, in effetti hanno lasciato un vuoto non facilmente colmabile ai fini del miglioramento della salute e sicurezza
nei vari ambienti di lavoro . Il termometro della gravità della situazione
sicurezza e igiene del lavoro è rappresentato dalle statistiche degli infortuni
e malattie professionali che nonostante i numerosi interventi legislativi e
modifiche intervenute nel tempo non sembrano aver migliorato adeguatamente l’andamento infortunistico. Infatti ,
considerando la diminuzione dei datori di lavori ovvero delle aziende e parallelamente il
numero dei lavoratori , si nota che le statistiche in percentuale degli
infortuni non è certo diminuita come si sperava . E’ invece aumentata a
dismisura la burocrazia degli adempimenti che molto spesso producono
demotivazione tra gli utenti della sicurezza e quindi disinteresse alla applicazione delle norme .
Impronta eccessiva del
potere sindacale per il controllo del lavoro
Non ritengo sia reato evidenziare che nel D. Lgs. n. 81 e s.m.i. è eccessiva
l’impronta politica
data dal potere sindacale per il controllo del lavoro e ciò lo
dimostrano le moltiplicazioni a iosa degli istituiti Comitati di controllo, di
promozione e di vigilanza , previsti , ma ancora non attuati nella concretezza,
dal sistema istituzionale delineato in
10 articoli (da art. 5 a art. 14 ) .
Si è voluto , come avanti detto, abrogare enti ed
organi istituzionali che in relazione alle loro disponibilità economiche e
tecniche , bene hanno operato nella nostra società , che dettarono linee guida
, educando, promovendo la politica della salute e sicurezza del lavoro,
compatibilmente con l’esiguo numero dei funzionari addetti che sempre , per tranquillità politica,
non sono stati adeguati alle
necessità reali ed ai ruoli istituzionali e neppure alle risultanze dei pareri
emessi da lustri e lustri da più
Commissioni parlamentari che hanno indagato nel campo della sicurezza e
della prevenzione sul lavoro.
INAIL , Aziende, datori di lavoro e
Professionisti hanno acquisito la
competenza sulla sicurezza per decreto
Come l’Autorità Governativa in passato ha “ creato
“ con semplici disposizioni per decreto
nell’effettività Aziende, datori di
lavoro , quali ad esempio i Presidi delle scuole, pur senza accertare il
possesso dei requisiti tecnici ed economici necessari per espletare tali funzioni, disattendendo platealmente
proprio al disposto dell’art. 2087 del Codice Civile, con lo stesso metodo
l’Autorità ha proceduto a “
santificare come organo specialistico della sicurezza e salute sul lavoro “ un Istituto come
l’INAIL che in passato vantava soltanto
la capacità di saper adeguare i premi assicurativi per le imprese e di recupero
delle omissioni contributive da parte dei datori di lavoro.
L’INAIL da istituto assicuratore a preventore
L’INAIL invero, che in precedenza non ha mai espletato
funzioni di prevenzione e sicurezza, non ha mai eccelso neanche nella rapidità
di riconoscimento delle relative indennità
spettanti agli infortunati , operando cosi a sua insaputa delle grosse
riserve di danaro che hanno fatto
balzare l’INAIL al primo posto tra i vari Enti , con la disponibilità di
svariati miliardi di euro. L’avanzo
economico gestionale dell’INAIL sta a testimoniare che la politica
antinfortunistica adottata dallo stesso ente negli anni non è stata certamente
la migliore, proprio per non aver messo
in campo ogni forma di prevenzione ,
assistenziale ed educativa per il miglioramento della salute e sicurezza negli
ambienti di lavoro. Il grave fenomeno attuale degli infortuni , testimonia tale carenza.
Ma v’è di più , ultimamente è stato cancellato , con
una semplice norma di due righe – art.
7 manovra finanziaria del 2010 - anche l’SPESL – Istituto Superiore Prevenzione
e Sicurezza del Lavoro. Talchè le verifiche di legge per le attrezzature di
lavoro ed impianti , d’ora in poi dovranno essere effettuate in prima battuta
entro 60 gg. dall’INAIL e dopo tale termine , se non eseguita, la
verifica deve essere fatta nei 30gg. successivi dalla ASL, e dopo la ASL ci si
può avvalere di enti e/o organismi pubblici o privati accreditati ; ovvero l’INAIL , nato come organo esclusivamente assicuratore oggi è
diventato “ per legge “ anche organo di prevenzione e consulenza
.
La demotivazione verso la professione , degli
Ispettori del Lavoro, degli ex funzionari
ENPI, dei funzionari dell’ISPESL
e del Comando dei VV.F.,, è praticamente immane ; al contrario l’INAIL ,
ente di Stato , benché è sempre stato privo di una organizzazione tecnica per
la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nei luoghi di
lavoro, oggi è stata investita di grandi responsabilità calate “ dal cielo con decreti “ che il legislatore ignaro dell’assoluta
mancanza di strumenti, mezzi e di esperienza , ha ritenuto comunque
affidare allo storico Istituto INAIL,
confidando in un veloce adeguamento della struttura alle normative
dell’abrogato D. Lgs. n. 626 / 94 e
attuale D. Lgs. n. 81 /2008 e s.m.i. .
E’ ovvio che chi scrive non trova parole per
giustificare queste stravaganti scelte legislative , in quanto è impensabile e
oggi già riscontrabile, che la grave situazione
infortunistica nelle aziende migliori nel tempo .
Fare nuove proposte per migliorare la salute e
sicurezza del lavoro , allo stato è impossibile, in quanto non possono non
essere considerati e/o cancellati i
prolissi disposti normativi di cui al D.Lgs. n. 81 / 2008 e s.m.i.
in quanto ormai hanno forza di legge e la non attuazione comporta una
marea di sanzioni .
Gli artt. del D. Lgs. n. 81/2008 e 106 / 2009 sono
cosi dispersivi e contenenti inutili richiami, ampliamenti di normative già esistenti
tanto che leggere gli stessi articoli si finisce nell’imbarcarsi in enormi
difficoltà interpretative che costringono a viaggiare da una norma
all’altro perdendo di vista l’obiettivo ricercato.
Incongruenze e contraddittorietà emergono dal D.Lgs. n. 81 /2008 e s.m.i.
Molte
sono le incongruenze e contraddittorietà che emergono dal citato D.Lgs. n. 81
/2008 ed alcune di esse si citano
affinché chi di dovere si affretti a
considerare ed a metterci mano per eliminarle e modificarle secondo criteri di
nota razionalità tecnica ad esempio :
- Anzichè pretendere una maggiore formazione , sono stati
addirittura esentati dalla frequenza dei corsi per RSPP Modulo A e B talune specializzazioni di
ingegneria , obbligandoli solo alla frequenza del corso previsto dal mod.
C per ottenere l’abilitazione .
- L’aggiornamento
in materia di salute e sicurezza del lavoro non deve poi effettuarsi entro i cinque anni dall’abilitazione
, bensi da subito non appena
emanate gli adeguamenti e/o modifiche delle normative di aggiornamento ,
altrimenti in caso di infortunio e/o di ispezione , non si può rispondere
alla società o agli organi di vigilanza che per adeguarsi alle nuove
normative emanate ci sono ancora cinque anni o meno . Il giudice penale
non può considerare che per attenersi alle norme di sicurezza emanate , si
possono aspettare cinque anni . Gli eventuali pericoli vanno eliminati
subito .
- In assenza di provata capacità tecnica e
specifica nel campo , non possono
essere abilitati docenti dei corsi coloro che dimostrano di avere solo due
anni di esperienza professionale in materia di sicurezza e prevenzione o
addirittura di autocertificare la propria biennale esperienza nel campo ;
è semplicemente assurdo e inaccettabile. Si rischia di vedere un
…diplomato maestro elementare ( mantenendo per la qualifica il massimo
rispetto ) autocertificato come RSPP incaricato alla sicurezza in una
grande azienda metalmeccaniba , con altiforni, palchi di colata,
laminatori, trafilerie, ecc.
- possono accedere
nelle aziende per svolgere funzioni di consulenza e controllo della
sicurezza e salute soltanto chi è
in possesso di un titolo di studio a carattere tecnico specifico e
riferito all’attività da controllare ;
Si propone per opportunità, creare tre livelli di abilitazione allo
svolgimento della funzione di RSPP , ovvero :
Livelli di abilitazione per lo svolgimento della funzione di RSPP :
-
Esperto RSPP
gruppo A
– di primo livello che sono abilitati ad operare nelle aziende con oltre 500
dipendenti ;
-
Esperto RSPP
gruppo B – di secondo livello
che sono abilitati ad operare nelle aziende da 50 a 500 dipendenti ;
-
Esperto RSPP
gruppo C -
di terzo livello che sono abilitati ad
operare nelle aziende fino a 50 dipendenti
Sarà sufficiente al legislatore esaminare le
specifiche leggi provinciali del 1988 in
materia già approvate ed applicate dalla Provincia di Bolzano.
- contrariamente al disposto dell’art. 35
della Costituzione non possono essere messi per “ decreto “
paletti per riservare e privilegiare la frequenza dei corsi della
sicurezza ai soli appartenenti all’amministrazione pubblica organizzatrice
, all’Università, all’Ordine professionale e/o Collegio ecc. privando
altri terzi soggetti;
- Non ha senso lo svolgimento dei corsi
abilitanti in relazione ai macrosettori , individuati peraltro in modo
generico, e vietare lo svolgimento dell’azione di controllo e consulenza
al soggetto che magari ha frequentato solo
il Modulo B relativo ad un macrosettore e non ad un altro ; Il
tecnico della prevenzione deve avere una generica conoscenza su tutti i
macrosettori per poi poter
nell’eventualità richiedere
una specifica collaborazione ad un collega esperto nel campo
specifico;
- E’ semplicemente
assurdo abilitare professionisti della sicurezza che possono operare nelle
aziende esposte al principale rischio incendio (ristoranti, Alberghi,
immobiliari, ecc. ) con la sola
frequenza di 12 ore come previsto dal Modulo B ;
- Appare quanto
mai opportuno che le verifiche di apprendimento siano presiedute da almeno
un membro appartenente ad un organo ufficiale di vigilanza dello
Stato ( Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali,
ASL e Ministero della sanità e del Comando dei Vigili del Fuoco ) e altri
membri della commissione esaminatrice con numero adeguato appartenenti all’ente organizzatore dei corsi .
- Al contrario delle figure dei
Coordinatori della sicurezza , CP e CEL, nei lavori edili o di ingegneria
civile , non sono previste sanzioni per gli RSPP e RLS per numerosi importanti adempimenti; nessuna figura
giuridica può sentirsi immune da possibili penalità e sanzioni , anzi
dovrebbero essere le figure maggiormente responsabili e sanzionate nel
caso di inosservanze dei doveri loro affidati;
- E’ semplicemente
inconcepibile che per gli incarichi ad un certo livello di sicurezza nelle
aziende non sia prevista una pur minima remunerazione , pur essendo
l’abilitazione a RSPP e ASPP istituita e
abilitata per legge. L’art. 2229 del C.C. e s.m.i. determina e regola le
professioni intellettuali e ne prescrive l’iscrizione in appositi albi o
elenchi. Argomento dl tutto sorvolato dal legislatore che invece necessita
di regolamentarlo.
- Altre infinite
osservazioni dovrebbero essere rappresentate per il miglioramento concreto
dell’organizzazione della sicurezza in azienda per eliminare inutili
procedure burocratiche che comportano soltanto sperpero di risorse
tecniche ed economiche non
producendo un reale miglioramento della sicurezza e dell’ambiente di
lavoro.
Le
osservazioni avanti descritte , a parere di chi scrive , appaiono in linea con ill dettato costituzionale di cui agli artt.
35 e 41 .
Art. 35 - La Repubblica tutela il
lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l’elevazione
professionale dei lavoratori.
Art. 41 - L’iniziativa economica
privata è libera.
Non
può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla
sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
Alla luce delle osservazioni di cui sopra che
si ritengono solo rappresentate in minima parte si auspica che il legislatore
al più presto metta mano per una nuova rivisitazione del TUSIC che
recepisca il parere degli operatori ed esperti della prevenzione e sicurezza
nei luoghi di lavoro che quotidianamente con abnegazione svolgono o hanno
svolto per almeno cinque anni anni
(veri ) funzioni quali
datori di lavoro e/o Dirigenti , funzioni ispettive di vigilanza e di
consulenza istituzionale e privata , inchieste infortuni e Coordinatori della
Sicurezza , funzioni di sindacato all’interno delle aziende come RLS , RSPP, CP, CEL , funzioni antincendio, ecc. sostituendo
gran parte degli attuali componenti di svariate Commissioni che hanno come unico scopo quello di
mantenere privilegi e immeritate
rappresentanze in quanto mai hanno operato nel campo specifico della salute e
sicurezza sul lavoro.
Per migliorare seriamente la sicurezza del
Lavoro nel suo complesso , si rende quindi
necessario procedere con coraggio in questa direzione , per disboscare
le caste costituite nelle numerose
quanto eccessive Commissioni di Sicurezza istituite e/o Comitati paritetici
e/o bilaterali, rappresentanti territoriali, di sito ecc. figure prive di esperienza e che continuano a
farsi avanti vantando ipotetici diritti nella specifica materia
ma che ancora devono dimostrare con i risultati delle loro funzioni.
Contrariamente, l’utenza ( datori di lavoro e
lavoratori) non accrescerà la
credibilità e fiducia nei confronti
delle istituzioni nella specifica materia che necessita di un maggior
coordinamento , più razionalità , più
senso pratico e meno burocrazia
nell’applicazione per perseguire concreti obiettivi e offrire una maggior tutela alla salute e integrità fisica degli
operatori.
E.P-G.T.
Roma
li 31ottobre 2011
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