Bisogna vedere tutta la legislazione in senso gerarchico fino alle delibere comunali e solitamente vale la più restrittiva, premesso questo solitamente (dato si che i governi neoliberisti danno adito al proliferarsi di interpretazioni secondo l'umore dell'ispettore e secondo quale ente controlli) ci si può orientare con queste direttive.
Hanno molto peso, nel senso che creano tendenza anche per le attività non normate, le normative antincendio, quindi concordo che con attività con utenze con 25 o più addetti la porta va verso l'esterno. Altre linee guida è il fattore "cliente/ospite" ossia se è un attività con pubblico (proprio della parrucchiere) è consigliabile il senso di apertura verso l'esodo (almeno per nuove attività) per le attività senza "guest" con dipendenti che conoscono la struttura fino a 24 non è necessario.
Rimane il fatto che la sicurezza non è più solo un fatto prescrittivo,ma prestazionale. In altri termini la sicurezza deve funzionare a prescindere di come sono le porte.
In un ipotetico caso di giudizio la richiesta sarà: "è stato fatto tutto il possibile affinché non succedesse?" e se il senso di apertura della porta diventa elemento di "rischio non valutato" il limite prescrittivo passa in secondo piano.
Da questo spesso nasce la difformità più o meno severe (ma per incompetenza e paura) di interpretazioni più o meno severe. Nessuno infatti ha mai definito il concetto di rischio accettabile. Giuseppe Turrisi