venerdì 30 novembre 2012

FARMACI GENOTOSICI


FARMACI GENOTOSSICI  (LIBRO)
PER APPROFONDIRE


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"La sicurezza è un diritto, non un costo"
Con il neoliberismo e la moneta debito non si può fare SICUREZZA



INTERPELLO MINISTERO DEL LAVORO ANNO 2012


INTERPELLO in materia di salute e sicurezza del lavoro
Con Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011 è stata istituita la Commissione per gli interpelli prevista dall’articolo 12 comma 2 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81) ed è stato attivato l’indirizzo di posta elettronica interpellosicurezza@lavoro.gov.it.

I quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro possono essere inoltrati alla Commissione per gli interpelli, esclusivamente tramite posta elettronica, dagli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

Le istanze di interpello trasmesse da soggetti non appartenenti alle categorie indicate o privi dei requisiti di generalità non potranno essere istruite. Non saranno pertanto istruiti i quesiti trasmessi, ad esempio, da studi professionali, associazioni territoriali dei lavoratori o dei datori di lavoro, Regioni, Province e Comuni.

Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza. Prima di inoltrare l’istanza si prega di verificare:
- che il quesito, concernente l’interpretazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro sia di carattere generale e non attenga a problematiche aziendali specifiche;
- che il soggetto firmatario rientri nelle categorie indicate. 
INTERPELLI PUBBLICATI
Anno 2012
22 novembre 2012 - n. 7/2012
destinatario:
CNA - Confederazione Nazionale dell’Artigianato
istanza:
Valutazione del rischio e utilizzo delle procedure standardizzate

22 novembre 2012 - n. 6/2012
destinatario:
CSIT - FEDERBINGO - ASCOB
istanza:
Disposizioni in materia di fumo passivo nei luoghi di lavoro

22 novembre 2012 - n. 5/2012
destinatario:
CNOP - Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi
istanza:
Valutazione del rischio stress lavoro-correlato

22 novembre 2012 - n. 4/2012
destinatario:
CNI - Consiglio Nazionale degli Ingegneri
istanza:
Obbligo di designazione dei lavoratori addetti al servizio antincendio nella aziende fino a dieci lavoratori

22 novembre 2012 - n. 3/2012
destinatario:
CNI - Consiglio Nazionale degli Ingegneri
istanza:
Requisiti del personale destinato ad eseguire lavori sotto tensione

22 novembre 2012 - n. 2/2012
destinatario:
Confapi - Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria
istanza:
Formazione degli addetti al primo soccorso

22 novembre 2012 - n. 1/2012
destinatario:
Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Pianificatori
istanza:
Aziende con più unità produttive - unico servizio di prevenzione e protezione


Anni precedenti


 FONTE

RISCHIO RADON

RISCHIO RADON E PREVENZIONE (SAPIENZA)

RISCHIO RADON (ANEPQ)

DOCUMENTI RADON (ACEA)

RISCHIO RADON (ISPESL)



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"La sicurezza è un diritto, non un costo"
Con il neoliberismo e la moneta debito non si può fare SICUREZZA


QUANDO LA PREVENZIONE E' UN RISCHIO

Ci sono circa 300 mila  casi l'anno di mala sanità che riguardano persone che vanno in ospedale per fare analisi e controlli come atto di prevenzione periodica ed invece di ottenere un esito negativo si prendono dei virus, dei batteri, ecc Gli ospedali sono posti dove il rischio chimico ed il rischio biologico, (rischio sanitario) sono elevati. Spesso anche al pronto soccorso c'è la promiscuità tra un paziente ed un altro, o indirettamente con il camice del medico che tocca un paziente dopo l'altro.

Gli studi infettivologici ormai i susseguno
Anche il caso delle mammografia per la diagnosi preventiva che fanno più danno che bene








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"La sicurezza è un diritto non un costo"
Con il neoliberismo e la moneta debito non si può fare SICUREZZA


AMIANTO !!!!!!







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"La sicurezza è un diritto non un costo"
Con il neoliberismo e la moneta debito non si può fare SICUREZZA



“Il mobbing non è un reato, solo illecito civile”?????

Mobbing , come noto, è un termine inglese che indica una serie di atteggiamenti tenuti da un individuo ( datore di lavoro, collega, subalterno) che affligge un'altra persona, perseguitandola e generandole stati di ansia e paura, che possono arrivare a comprometterne il normale svolgimento della quotidianità; ma in questo caso è noto, che pur a parità di definizioni, non è previsto il penale, Cass. Pen., V sez., 29 agosto 2007 n. 33624 – “Il mobbing non è un reato, solo illecito civile”


Per approfondire:
http://www.altalex.com/index.php?idnot=38120



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"La sicurezza è un diritto non un costo"
Con il neoliberismo e la moneta debito non si può fare SICUREZZA

IMPIANTI ALIMENTATI A GAS, PER USO DOMESTICO, IN ESERCIZIO – LINEE GUIDA PER LA VERIFICA DELL’IDONEITA’ AL FUNZIONAMENTO IN SICUREZZA

Gli impianti di adduzione gas sono soggetti al DM 37/2008 ed in quanto tali devono essere progettati ed installati alla regola dell'arte, frase originaria proveniente dalla legge186/1968 per gli impianti elettrici ed elettronici ma poi estesa a tutti gli impianti. La presunzione di "regola dell'arte" deriva dall'eseguire gli impianti secondo il dettame Normativo (volontario) che disciplina gli impianti in oggetto. L'ente italiano per quanto riguarda il gas è l'UNI. 

A nostro avviso la normativa che riguarda la sicurezza delle persone e la salute dovrebbe essere gratuita, ma qui entriamo in un terreno spinoso. Ad ogni modo le norme UNI sono un riferimento essenziale per la progettazione, la installazione e la manutenzione degli impianti. Per quanto riguarda il gas le norme in questioni sono diverse ma certamente la principale è la UNI 7129 e adesso la nuova edizione della UNI 10738. Si ricorda che la dichiarazione di conformità non può essere rilasciata senza che il gas sia stato allacciato e siano stati provati gli impianti (piano cottura, caldaie, ecc) sotto il profilo della funzionalità e della sicurezza. C'è una procedura stabilita anche dalla delibera dell'autorità AEEG  numero 40/04
Giuseppe Turrisi

 IMPIANTI ALIMENTATI A GAS, PER USO DOMESTICO, IN ESERCIZIO – LINEE GUIDA PER LA VERIFICA DELL’IDONEITA’ AL FUNZIONAMENTO IN SICUREZZA

Per approfondire:
UNI 10845
UNI 7129 (SLIDE)
AEEG

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"La sicurezza è un diritto non un costo"
Con il neoliberismo e la moneta debito non si può fare SICUREZZA
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ACCADEMIA DELLA LIBERTA'
PER LA TUA SOVRANITA'

mercoledì 28 novembre 2012

IL COMANDO DI EMERGENZA

Il comando di emergenza per togliere l'alimentazione quando serve? Perchè serve?
Certamente il comando serve per togliere tensione e quindi  un potenziale pericolo (l'innesco dell'incendio) o perchè se c'è già l'incendio si deve intervenire con l'acqua per spegnere. Chi deve azionare tale comando deve essere consapevole dell'azione che sta facendo perchè togliere l'alimentazione immediatamente non è sempre la scelta migliore. I tempi sono certamente da stabilirsi secondo un piano di emergenza che preveda una procedura di distacco in un momento preciso o quando si verificano certi eventi. Togliere alimentazione significa certamente togliere anche l'illuminazione ordinaria, oltre che fermare tutto ciò che è elettromeccanico. 
Certamente oggi con la sicurezza intrinseca molti azionamenti si fermano in stato di riposo e non riparto al ritorno di alimentazione (normativa macchine).  Non sempre c'è il fungo o pulsante, la funzione infatti può essere svolta dallo stesso interruttore generale, che però deve essere conosciuto dalle squadre di emergenza e deve essere adeguatamente segnalato. Non solo nella azione di togliere alimentazione è importante sapere ce esistono sistemi di alimentazioni alternatici e di soccorso come Gruppi Elettrogeni e UPS (Gruppi statitici di continuità) che in assenza di rete continuano ad erogare corrente. Quindi è necessario in emergenza assoluta conoscere anche come spegnere queste macchine. Per i Gruppi elettrogeni in altre altre allo stop energizzato c'è anche l'intercettazione della valvola che chiude il combustibile di adduzione.
C'è da osservare che l'interruzione deve avvenire il più a monte possibile del locale che si vuole disalimentare ossia sulla montante che la serve. Per fare un esempio spesso non basta mettere una bobina di sgancio sul generale del quadro, poiché i testa all'interruttore rimarrebbe tensione, ma va messa all'interruttore a monte che serve quel quadro, se poi è l'intera attività è da porre proprio sull'interruttore di consegna.
Ogni situazione va studiata con il proprio progettista elettrico, RSPP, progettista antincendio di fiducia, non esiste una risposta univoca per tutte le domande. Certamenete per le attività soggette a normativa antincendio è quasi sempre obbligatorio. Giuseppe Turrisi

Per approfondire.  

ARTICOLO 1


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"La sicurezza è un investimento oltre che un diritto, non un costo"
Con il neoliberismo e la moneta debito non si può fare SICUREZZA


IT IS IMPOSSIBLE TO GET SAFETY AND SECURITY
WITH DEBT MONEY AND NEOLIBERALISM
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PER LA TUA SOVRANITA'
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martedì 27 novembre 2012

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO IN EDILIZIA

                       LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO IN EDILIZIA

IL RISCHIO CHIMICO
IL RISCHIO CHIMICO 2



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"La sicurezza è un investimento oltre che un diritto, non un costo"
Con il neoliberismo e la moneta debito non si può fare SICUREZZA


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sabato 24 novembre 2012

NORMATIVA COMUNITARIA

                                                        NORMATIVA COMUNITARIA


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"La sicurezza è un diritto non un costo"
Con il neoliberismo e la moneta debito non si può fare SICUREZZA
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venerdì 23 novembre 2012

RISCHIO ELETTRICO

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"La sicurezza è un diritto non un costo"
Con il neoliberismo e la moneta debito non si può fare SICUREZZA
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RISCHIO ELETTRICO
ARTICOLO SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO
VALUTAZIONE RISCHIO ELETTRICO ESEMPIO UNI3
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RISCHIO CADUTA DALL'ALTO + SLIDE

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"La sicurezza è un diritto non un costo"
Con il neoliberismo e la moneta debito non si può fare SICUREZZA

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ACCADEMIA DELLA LIBERTA'
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LA SICUREZZA SI POTRÀ FARE SERIAMENTE SOLO QUANDO TUTTI CAPIRANNO CHE:



"La sicurezza è un diritto non un costo"
Con il neoliberismo e la moneta debito non si può fare SICUREZZA. (PUNTO)
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RISCHIO CADUTA PAZIENTI NEGLI ASPEDALI

                                       RISCHIO CADUTA PAZIENTI NEGLI ASPEDALI

                                        Linea guida  Prevenzione delle  cadute in Ospedale





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Con il neoliberismo e la moneta debito non si può fare SICUREZZA

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RISCHIO CHIMICO + GUIDA

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giovedì 22 novembre 2012

DEFINIZIONI GOLIARDICHE MA CHE FANNO RIFLETTERE


DEFINIZIONE DI SICUREZZA

La sicurezza è quella Scienza che studia ossessivamente ogni settore, nessuno escluso, a 360° e nelle “N” dimensioni fisiche metafisiche e psichiche conosciute e non, dello scibile umano al fine di realizzare: persone, cose, sistemi e processi sempre più tecnologicamente avanzati ed evoluti a prova di “deficiente” contrapponendosi in una guerra impari direttamente all'Universo globale che genera ostinatamente sempre più una maggior quantità di “deficienti” con una sempre più elevata competenza in materia. 
Giuseppe  Turrisi


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Biotecnologie e sicurezza

                                                    Biotecnologie e sicurezza
un corso per promuovere gli OGM o per rassicurarci della sicurezza dei prodotti delle multinazionali?
Perché solo 60 persone?

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ACCADEMIA DELLA LIBERTA'
PER LA TUA SOVRANITA'

Infortuni sul lavoro, il Rapporto Regionale INAIL 2011 Marche

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mercoledì 21 novembre 2012

REPETITA IVANT 1 - Dispositivo dell'art. 451 Codice Penale

Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili  apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio  o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno  o con la multa da cento tre euro a cinquecentosedici euro.--
Repetita Iuvant

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"La sicurezza è un diritto non un costo"
Con il neoliberismo e la moneta debito non si può fare SICUREZZA

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LA GIUSTA PERCEZIONE DEL RISCHIO

Nella scienza della sicurezza non basta conoscere il rischio ed affrontarlo, eliminandolo, riducendolo e proteggendoci per la parte del rischio non eliminabile (rischio residuo), ma è necessario conoscere la nostra natura umana per come ci relazioniamo con il contesto. Se non conosciamo le debolezze, i limiti fisici e psicologici della natura umana al moneto della interferenza con il rischio (esposizione) si rischio di non avere la giusta percezione del rischio.
La percezione del rischio può risultare alterata per diverse ragioni, già c'è ampia letteratura scientifica sui danni da alcol e droghe nell'interferenza della salute oltre che nella percezione e gestione della attività, ma esiste anche l'assenza o la cattiva informazione/formazione sul reali rischio ed i suoi eventuali danni.
Causa di una percezione errata può essere una sottovalutazione del rischio, in questi casi ricordiamo che il principio di precauzione può sempre essere utilizzato. Quando un rischio non è sufficientemente conosciuto, non si deve proseguire nell'azione ma si deve smettere fino ad avere sufficienti elementi per la corretta valutazione.
Giuseppe Turrisi
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Con il neoliberismo e la moneta debito non si può fare SICUREZZA

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ACCORDI FORMAZIONE chiarimenti per lavoratori, dirigenti, preposti e datori di lavoro


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Con il neoliberismo e la moneta debito non si può fare SICUREZZA

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ACCORDI FORMAZIONE chiarimenti per lavoratori, dirigenti, preposti e datori di lavoro

Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012: le linee applicative degli accordi del 21 dicembre 2011 sulla formazione dei lavoratori, dirigenti, preposti e datori di lavoro. A cura di Rocco Vitale.
 
Brescia, 2 Ago - Dopo sette mesi, finalmente, la conferenza Stato Regioni del 25 luglio 2012 ha approvato le linee guida di adeguamento degli accordi del 21 dicembre dello scorso anno. Ogni chiarimento è utile per evitare confusioni tanto più che, in questo caso, viene evidenziato come queste linee guida sono utili, non solo agli operatori ma, anche agli organi di vigilanza con le indicazioni essenziali per l’organizzazione, la realizzazione e la verifica di attività formative pienamente coerenti con la vigente normativa.
Un passo in avanti con velocità ridotta. Oltre 200 giorni sono passati per approvare un documento semplice, utile e senza conflitti tra le parti. Significa che i meccanismi di formulazione e di approvazione e condivisione di testi e documenti presentano, sicuramente, problemi di non funzionamento e di macchinosità amministrativa non più corrispondenti alla realtà dei tempi. La necessità di operare con serietà, semplicità (che non vuol dire semplicismo), agevolando i processi e non burocratizzandoli ancora di più non sono ancora entrati nell’ottica di chi opera nel campo della sicurezza sul lavoro.
Vogliano leggere questi ulteriori adeguamenti nel quadro della semplificazione e tali li consideriamo e non come un ulteriore fardello di adempimenti amministrativi che poco e nulla hanno a che vedere con una buona e corretta formazione.
Semplificazione dovrebbe essere la chiave di lettura di queste linee guida: ovvero contribuendo a risolvere dubbi ed incertezze gli operatori, a tutti i livelli, ne dovrebbero trarre elementi utili a svolgere azioni concrete di sicurezza e non solo meri adempimenti amministrativi.
Purtroppo, la realtà, non è cosi. Prendiamo ad esempio l’irrisolvibile questione della cosiddetta “collaborazione” con gli Organismi paritetici. Fin dall’Accordo Stato Regioni e poi in queste recenti linee guida viene sottolineato come gli organizzatori dei corsi per attuare la collaborazione possano semplicemente inviare una mail agli organismi paritetici. Orbene si assiste che al posto di sviluppare queste indicazioni, alcuni organismi, ne hanno burocratizzato all’inverosimile questo aspetto invitando a compilare formulare di 4 o 5 pagine (alla faccia della semplificazione!) chiedendo ogni volta sempre gli stessi dati anagrafici, litanie e liturgie da vecchio catasto!

Vediamo le novità interpretative più salienti delle linee guida.

Entrata in vigore
Al fine di dissipare la confusione creatasi negli Accordi del 21 dicembre 2011 laddove si indicava per un verso “data di approvazione” ed in altra parte “data di pubblicazione”, ricordando che – da sempre – tutte le leggi o norme pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica (salvo diversa disposizione) entrano in vigore 15 giorni dopo la loro pubblicazione, il nuovo Accordo prevede che la data  di entrata in vigore è quella dell’11 gennaio 2012.
Tale indicazione è importante poiché da questa data ne discendono scadenze ed adempimenti:
·             L’Aggiornamento quinquennale deve essere svolto entro l’11 gennaio 2012
·             Termine per lo svolgimento dei corsi per Dirigenti e Preposti: 11 luglio 2013
·             I termini per lo svolgimento dei corsi, applicando le norme prima dell’entrata in vigore dell’Accordo del 21 dicembre 2011 sono scadute l’11 luglio 2012 per i Datori di Lavoro (RSPP) mentre per lavoratori, dirigenti e preposti scadono l’11 gennaio 2013.

Collaborazione degli Organismi paritetici alla formazione
Dal complesso della esposizione, che richiama con chiarezza le precedenti circolari ministeriali e la semplice indicazione prevista dall’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 se ne ricava una lettura che - ancora una volta – riguarda aspetti meramente formali che poco o nulla hanno a che vedere con la sostanzialità effettiva della formazione.
Del resto non poteva essere altrimenti visto che la “non collaborazione” non comporta nessuna sanzione e le Linee Guida  ricordano come la legge “non impone al datore di lavoro di effettuare la formazione necessariamente con gli organismi paritetici quanto, piuttosto, di mettere i medesimi a conoscenza della volontà di svolgere una attività formativa; ciò in modo che essi possano, se del caso, svolgere efficacemente la funzione che il “testo unico” attribuisce loro, attraverso proprie proposte al riguardo.
Queste condizioni, ovvero la “collaborazione” funziona unicamente quando siano presenti alcune condizioni:
·         Gli Organismi paritetici - per essere reali - devono essere costituiti da associazioni sindacali di datori di lavoro e lavoratori che siano comparativamente più rappresentative a livello nazionale ed essere presenti nel territorio e settore.
·         Il territorio di riferimento è quello provinciale. Se non è prevista la struttura a livello provinciale si può individuare a livello regionale. Nel caso in cui manchi la struttura sia a livello provinciale che a livello regionale ci si può rivolgere, solo per coloro che intendano farlo, senza obbligo, al livello nazionale. Ma, in questo caso,  non ha nessun valore la “collaborazione”.
·         Gli Organismi paritetici devono svolgere una vera e propria attività di “supporto” alle aziende (e non siano quindi semplici sedi di ricevimento di mail).
·         Se l’azienda ha più sedi il territorio da considerare è quello della sede legale dell’azienda.
·         Gli Organismi paritetici possono svolgere, di fatto, una duplice funzione: essere soggetti organizzatori di corsi di formazione ed allo stesso tempo soggetti della cosiddetta “collaborazione” (Prima o poi se gli stessi organismi non ne daranno una chiara e limpida applicazione saranno loro stessi ad essere palesemente in “conflitto di interesse”).
·         Le Linee Guida ricordano come la formazione deve essere fatta necessariamente con o da un Organismo paritetico in quanto il datore di lavoro può decidere in completa autonomia scegliendo il soggetto formatore a suo piacimento.
·         Anche nei casi in cui l’Organismo paritetico dia delle informazioni resta nelle facoltà del datore di lavoro se eseguirle, applicarle o procedere direttamente. Si ribadisce che in più punti le Linee interpretative prevedono indicazioni operative per gli Organi di Vigilanza, che, dunque, non potranno più contestare attestati senza indicazioni inerenti i Paritetici
·         Gli organismi paritetici, che pure sono autorizzati a svolgere corsi di formazione, non possono procedere ad alcun “accreditamento” della formazione svolta da altri enti di formazione. Pertanto, sono assolutamente validi gli attestati senza timbro/firma di “paritetici”. Qualora gli stessi Organismi Paritetici sostengono di dover validare e/o accreditare attesati e corsi commettono un’azione illecita.
·         Il datore di lavoro può delegare l’ente di formazione a contattare direttamente l’Organismo paritetico.
·         La richiesta di collaborazione può essere inviata anche tramite semplice posta elettronica.

Da ultimo si puntualizza come il Ministero del Lavoro non provvede ad alcun “accreditamento” degli Organismi paritetici né riconosce alcuna capacità di rappresentanza.
Allo stesso tempo, è chiaro come, in più punti, le Linee interpretative prevedono indicazioni operative per gli Organi di Vigilanza, che, dunque, non potranno più contestare attestati senza indicazioni inerenti i Paritetici.

Formazione in modalità e-learning
L’Allegato I agli Accordi non presenta difficoltà di applicazione. Utili sono i chiarimenti riguardano il tutor che non si configura in una sua costante presenza quanto, piuttosto, la sua disponibilità a intervenire, con modalità e tempi predefiniti che devono essere chiari e visibili nella piattaforma.
 
Disciplina transitoria e riconoscimento della formazione pregressa
Le linee guida non contengono nessuna novità ma puntuali precisazioni su come valutare e calcolare tempi e ore della formazione svolta.
Viene in particolar modo chiarito che i Dirigenti che hanno già svolto una formazione con i contenuti previsti all’art. 3 del D.M. 16/01/1997 o con i contenuti del Modulo A per ASPP/RSPP, anche se di durata inferiore, non è tenuto a frequentare il corso di formazione di cui all’Accordo.
In ogni caso dirigenti e preposti possono completare il percorso formativo entro l’11 luglio 2013.

Aggiornamento della formazione
Nel ribadire che l’obbligo di aggiornamento può essere ottemperato in una unica occasione o preferibilmente distribuito nel quinquennio che per i soggetti già formati alla data di pubblicazione degli accordi, cadrà sempre l’11 gennaio 2017.
Le linee guida indicano che per Lavoratori, Preposti e Dirigenti con l’obbligo di 6 ore di aggiornamento quinquennali che una parte non superiore ad 1/3 del percorso di aggiornamento (pari a 2 ore) possa essere validamente svolta anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari e che prevedano una verifica finale di apprendimento. In relazione alla restante parte del percorso di aggiornamento, pari a 4 ore, essa dovrà comunque essere svolta con un numero massimo di partecipanti pari a 35 unità per ogni corso.
Per quanto riguarda, invece, gli RSPP valgono le regole dell’Accordo per gli RSPP/ASPP (26 gennaio 2006) e pertanto non è ammessa nessuna tipologia formativa per mezzo di partecipazione a convegni o seminari.
Anche per quanto riguarda l’Accordo relativo ai Datori di Lavoro per lo svolgimento diretto del Servizio di Prevenzione valgono le medesime regole dell’Accordo per gli RSPP/ASPP (26 gennaio 2006) e pertanto, come per gli RSPP/ASPP, non è ammessa nessuna tipologia formativa per mezzo di partecipazione a convegni o seminari.

La formazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
Le Linee guida prevedono una prossima revisione dell’ Accordo del 26 gennaio 2006 al fine di non creare disparità di trattamento per situazioni analoghe.


Rocco Vitale
Presidente AiFOS, Sociologo del lavoro, Docente di Diritto del Lavoro all’Università di Brescia


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