lunedì 10 giugno 2013

URGENTE RIVISITAZIONE del D.Lgs. N. 81/2008 e s.m.i.

Come questa economia speculativa ed una classe politica sempre più serva del sistema e lontana dalle persone, genera leggi sempre più confuse  a vantaggio di una burocrazia economico liberista a  danno solo del lavoratore e della sua dignità.



Nel 2008 , dopo aver preso visione del D. Lgs. N° 81 del 9 aprile 2008, c. d. Testo Unico Sicurezza del Lavoro  T.U.SIC. , chi scrive , che opera nella prevenzione e sicurezza del lavoro sin dal 1963, già come Ispettore del Lavoro, membro di Comitati istituzionali della salute e sicurezza, ecc. ,  ebbe molte perplessità in merito alle tanto decantate migliorie e semplificazioni del sistema  normativo riguardante la salute e sicurezza  sul lavoro per la diminuzione degli infortuni sul lavoro.
 In effetti il legislatore,  identificabile principalmente nella  Conferenza permanente Stato - Regioni e nei pro tempore governi Prodi e successivamente Berlusconi,  che hanno voluto condensare nei 306 articoli del nuovo D. Lgs. N° 81 /2008 e 51 allegati, quasi tutti i precedenti fondamentali decreti ( DPR n. 547/1955, DPR n. 164/1956, DPR n. 303/1956, D.Lgs. n. 277/1991, D.Lgs. n. 626/1994, D. Lgs. n. 493/1996, D.Lgs. n. 494/1996, D.Lgs. n. 187/2005, l’art. 36 bis della legge n. 248 /206 , gli artt.  2-3-5-6-7 della legge n. 123 /2007 ) ha generato una infinità di incertezze applicative sia tra gli utilizzatori delle normative di salute e sicurezza  (aziende e lavoratori), sia  negli   organi di consulenza e di controllo istituzionali che operano quotidianamente nei vari ambienti di lavoro.   

E’ bene ancora rammentare che da sempre i soggetti operanti nella salute e sicurezza hanno invocato il miglioramento del precedente dell’impianto normativo e procedurale ,  e continua è stata la ricerca di uno snellimento delle varie norme  e procedure per semplificare e coordinare gli interventi, nonché per i controlli nei luoghi di lavoro, anche per attenersi alle finalità prescritte dalle normative europee e convenzioni internazionali , proprio in conformità del disposto di cui all’art. 117 della Costituzione .

- Rischio inapplicabilità del D. Lgs. N° 81 del 9.04.2008 

Purtroppo il  D. Lgs. N° 81 del 9.04.2008, da subito ha evidenziato  palesi incongruenze tecniche e giuridiche  tanto da rendere la normativa generale  emanata,  inapplicabile su molti punti e meritevole di una urgente rivisitazione  . Il legislatore ,  subissato da  infinite richieste di chiarimenti , osservazioni e da miriadi domande degli esperti in materia, rendendosi probabilmente conto dell’urgenza e della gravità prodotta dal  D. Lgs. N. 81/2008, in data 3 agosto 2009  (ovvero dopo appena 15 mesi)  correva ai ripari emanando,   il  nuovo D. Lgs. N. 106 integrativo e correttivo  del precedente, modificando  ben 176 articoli su 306 già emanati con il D. Lgs. n. 81/2008 , il chè ci obbliga a fare delle negative considerazioni sulle capacità tecniche giuridiche del legislatore .

Appare quindi opportuno far rilevare i reali danni che si sono verificati, a seguito delle modifiche apportate al primo D. Lgs. N. 81/2008  e del Decr. Correttivo n. 106/2009 , ovvero :
1.    A poco sono serviti i numerosi Convegni di aggiornamento, (a pagamento),  fatti dal mese di maggio 2008 al mese di luglio 2009 ;
2.    Gli RSPP , che nello stesso periodo ebbero a frequentare a pagamento i corsi di formazione prescritti , con l’ottenimento dei relativi attestati, hanno dovuto    rifrequentare  altri corsi per l’ulteriore  aggiornamento del programma secondo il nuovo D. Lgs. N° 106 / 2009;
3.    Gli autori  di testi e di codici , specialisti della sicurezza sul lavoro che nel frattempo avevano pubblicato ed altri  autori di varie pubblicazioni hanno dovuto  rivedere i loro  lavori ed articoli , con evidenti ulteriori spese per modifiche e aggiornamenti ;
4.    Gli attestati di formazione rilasciati nel 2008 ai partecipanti ai corsi di aggiornamento per la sicurezza, di conseguenza sono stati aggiornati previo ritiro alla competente Autorità Pubblica, Regionale e/o Ordini professionali, o altri miriadi organismi sindacali e ministeriali autorizzati al controllo e al rilascio degli attestati di avvenuta frequenza e di apprendimento;
5.    Sono stati redatti nuovi atti supplementari  dei Verbali di contestazione già rilasciati dagli  Ispettori delle Asl  e/o USL  e/o dalle Direzioni Provinciali del Lavoro;
6.    I 176 artt. Che hanno apportato modifiche al  D. Lgs. N. 106/2009 hanno dovuto essere coordinati con gli altri articoli non modificati del D. Lgs. N. 81/2008, in quanto non è stato emanato un testo coordinato  ;
7.    Il sistema sanzionatorio  appare determinato senza un criterio di logicità in relazione alla gravità delle inosservanze ed è esposto in modo molto confuso tanto da somigliare ad un criciverba da risolvere per indovinare la sanzione giusta. Una infinità di norme risultano essere in bianco senza penalità.
8.    Altre anomalie che non è opportuno elencare per non ingigantire le lacune del
                    nuovo c.d. TU.SIC. e/o sistema normativo.

Carenze nel preambolo della normativa Testo Unico Sicurezza - T.U.SIC.

      Esaminando poi il preambolo della normativa T.U.SIC. si resta sorpresi  e con il fiato sospeso  nel vedere l’Autorità governativa che ha menzionato  nel  pre esame le 17 normative di salute e sicurezza già esistenti ,  che ha sentito tutte le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e acquisito gli autorevoli pareri del Garante per la privacy , della Commissione parlamentare della Camera e del Senato della Repubblica, e della Conferenza permanente Stato – Regioni, e
incredibilmente e nello stesso  preambolo del D. Lgs. N. 81 /2008 non sono stati interpellati e/o sentiti gli organi pubblici che da sempre  operano nel campo della salute e sicurezza del lavoro, ovvero il Comando dei Vigili del Fuoco , l’Ispettorato del Lavoro , l’Autorità Sanitaria, Marittima , ed inoltre l'ISPESL, la Commissione permanente per la prevenzione e l'igiene del lavoro, i Comitati di coordinamento regionali per la sicurezza , ecc. i quali enti hanno esperienza da rappresentare .

Ai lettori l’onere di riflettere, riscontrare le osservazioni di cui avanti e commentare e valutare la gravità dell’incompletezza del preambolo esaminato . Superfluo dinanzi a tante mancanze , rappresentare che il T.U. SIC. manca addirittura di un indice generale dell’aggiornamento del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 



Eccessiva ingratitudine per i “ vecchi” e tradizionali organi  ENPI,  ANCC,   ISPESL,  Ispettorato del Lavoro.

Esaminando nello specifico l’impianto normativo del D. Lgs. n. 81 / 2008 e successivo D. Lgs. N. 106 del 2009 non si può fare a meno ancora  di osservare che si  continua nella “ abrogazione dei vecchi e tradizionali organi “,   spesso impropriamente definiti “ carrozzoni “ , quali ad esempio l’ex  ENPI, l’ex ANCC, l’ex ISPESL, l’ex Ispettorato del Lavoro “ ecc.   Detti organi , come detto, operanti nel paese da decine e decine di anni  e con un bagaglio tecnico e di esperienze che  è stato in parte utilizzato nella prima emanazione delle normative di salute e sicurezza del D. Lgs. n. 626 /1994 , in effetti hanno lasciato un vuoto non facilmente colmabile  ai fini del miglioramento della salute e sicurezza nei vari ambienti di lavoro . Il termometro della gravità della situazione sicurezza e igiene del lavoro è rappresentato dalle statistiche degli infortuni e malattie professionali che nonostante i numerosi interventi legislativi e modifiche intervenute nel tempo non sembrano aver migliorato adeguatamente  l’andamento infortunistico. Infatti , considerando la diminuzione dei datori di lavori  ovvero delle aziende e parallelamente il numero dei lavoratori , si nota che le statistiche in percentuale degli infortuni non è certo diminuita come si sperava . E’ invece aumentata a dismisura la burocrazia degli adempimenti che molto spesso producono demotivazione tra gli utenti della sicurezza e quindi  disinteresse alla applicazione delle norme .

Impronta eccessiva del  potere sindacale per il controllo del lavoro

Non ritengo sia reato evidenziare che nel   D. Lgs. n. 81 e s.m.i. è  eccessiva
l’impronta politica  data dal potere sindacale per il controllo del lavoro e ciò lo dimostrano le moltiplicazioni a iosa degli istituiti Comitati di controllo, di promozione e di vigilanza , previsti , ma ancora non attuati nella concretezza, dal sistema istituzionale  delineato in 10 articoli  (da art. 5 a art. 14 ) .

Si è voluto , come avanti detto, abrogare enti ed organi istituzionali che in relazione alle loro disponibilità economiche e tecniche , bene hanno operato nella nostra società , che dettarono linee guida , educando, promovendo la politica della salute e sicurezza del lavoro, compatibilmente con l’esiguo numero dei funzionari addetti  che sempre , per tranquillità  politica,  non sono stati adeguati  alle necessità reali ed ai ruoli istituzionali e neppure alle risultanze dei pareri emessi da lustri e lustri da più  Commissioni parlamentari che hanno indagato nel campo della sicurezza e della prevenzione sul lavoro.

INAIL , Aziende, datori di lavoro  e  Professionisti  hanno acquisito la competenza sulla sicurezza per decreto 

Come l’Autorità Governativa in passato ha “ creato “  con semplici disposizioni per decreto nell’effettività  Aziende, datori di lavoro , quali ad esempio i Presidi delle scuole, pur senza accertare il possesso dei requisiti tecnici ed economici necessari per espletare  tali funzioni, disattendendo platealmente proprio al disposto dell’art. 2087 del Codice Civile, con lo stesso metodo l’Autorità ha  proceduto a “ santificare come organo specialistico della sicurezza  e salute sul lavoro “ un Istituto come l’INAIL   che in passato vantava soltanto la capacità di saper adeguare i premi assicurativi per le imprese e di recupero delle omissioni contributive da parte dei datori di lavoro.

L’INAIL da istituto assicuratore a preventore

L’INAIL invero, che in precedenza non ha mai espletato funzioni di prevenzione e sicurezza, non ha mai eccelso neanche nella rapidità di riconoscimento delle relative indennità  spettanti agli infortunati , operando cosi a sua insaputa delle grosse riserve di danaro che hanno  fatto balzare l’INAIL al primo posto tra i vari Enti , con la disponibilità di svariati miliardi di euro.  L’avanzo economico gestionale dell’INAIL sta a testimoniare che la politica antinfortunistica adottata dallo stesso ente negli anni non è stata certamente la migliore,  proprio per non aver messo in campo ogni forma  di prevenzione , assistenziale ed educativa per il miglioramento della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro. Il grave fenomeno attuale degli infortuni , testimonia  tale carenza.
Ma v’è di più , ultimamente è stato cancellato , con una semplice norma di   due righe – art. 7 manovra finanziaria del 2010 - anche l’SPESL – Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza del Lavoro. Talchè le verifiche di legge per le attrezzature di lavoro ed impianti , d’ora in poi dovranno essere effettuate in prima battuta entro 60 gg. dall’INAIL  e  dopo tale termine , se non eseguita, la verifica deve essere fatta nei 30gg. successivi dalla ASL, e dopo la ASL ci si può avvalere di enti e/o organismi pubblici o privati accreditati ;  ovvero l’INAIL , nato come  organo esclusivamente assicuratore oggi è diventato “ per legge “ anche organo di prevenzione e consulenza .
La demotivazione verso la professione , degli Ispettori del Lavoro,  degli  ex funzionari  ENPI, dei funzionari dell’ISPESL  e del Comando dei VV.F.,, è praticamente immane ; al contrario l’INAIL , ente di Stato , benché è sempre stato privo di una organizzazione tecnica per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nei luoghi di lavoro, oggi è stata investita di grandi responsabilità   calate “ dal cielo con decreti  “ che il legislatore ignaro dell’assoluta mancanza di strumenti, mezzi e di esperienza , ha ritenuto comunque affidare  allo storico Istituto INAIL, confidando in un  veloce  adeguamento della struttura alle normative dell’abrogato  D. Lgs. n. 626 / 94 e attuale D. Lgs. n. 81 /2008  e s.m.i. .
E’ ovvio che chi scrive non trova parole per giustificare queste stravaganti scelte legislative , in quanto è impensabile e oggi già riscontrabile, che la grave situazione  infortunistica nelle aziende migliori nel tempo .
Fare nuove proposte per migliorare la salute e sicurezza del lavoro , allo stato è impossibile, in quanto non possono non essere considerati  e/o cancellati i prolissi disposti normativi di cui al D.Lgs. n. 81 / 2008 e  s.m.i.  in quanto ormai hanno forza di legge e la non attuazione comporta una marea di sanzioni .

Gli artt. del D. Lgs. n. 81/2008 e 106 / 2009 sono cosi dispersivi e contenenti inutili richiami, ampliamenti di normative già esistenti tanto che leggere gli stessi articoli si finisce nell’imbarcarsi in enormi difficoltà interpretative  che  costringono a viaggiare da una norma all’altro perdendo di vista l’obiettivo ricercato.

Incongruenze e contraddittorietà emergono dal  D.Lgs. n. 81 /2008 e s.m.i.

Molte sono le incongruenze e contraddittorietà che emergono dal citato D.Lgs. n. 81 /2008 ed alcune di esse  si citano affinché chi di dovere  si affretti a considerare ed a metterci mano per eliminarle e modificarle secondo criteri di nota razionalità tecnica  ad esempio :

  1. Anzichè  pretendere  una maggiore formazione , sono stati addirittura esentati dalla frequenza dei corsi per RSPP  Modulo A e B talune specializzazioni di ingegneria , obbligandoli solo alla frequenza del corso previsto dal mod. C  per ottenere l’abilitazione .
  2. L’aggiornamento in materia di salute e sicurezza del lavoro non deve poi effettuarsi  entro i cinque anni dall’abilitazione ,  bensi da subito non appena emanate gli adeguamenti e/o modifiche delle normative di aggiornamento , altrimenti in caso di infortunio e/o di ispezione , non si può rispondere alla società o agli organi di vigilanza che per adeguarsi alle nuove normative emanate ci sono ancora cinque anni o meno . Il giudice penale non può considerare che per attenersi alle norme di sicurezza emanate , si possono aspettare cinque anni . Gli eventuali pericoli vanno eliminati subito . 
  3.  In assenza di provata capacità tecnica e specifica  nel campo , non possono essere abilitati docenti dei corsi coloro che dimostrano di avere solo due anni di esperienza professionale in materia di sicurezza e prevenzione o addirittura di autocertificare la propria biennale esperienza nel campo ; è semplicemente assurdo e inaccettabile. Si rischia di vedere un …diplomato maestro elementare ( mantenendo per la qualifica il massimo rispetto ) autocertificato come RSPP incaricato alla sicurezza in una grande azienda metalmeccaniba , con altiforni, palchi di colata, laminatori, trafilerie, ecc.

  1. possono accedere nelle aziende per svolgere funzioni di consulenza e controllo della sicurezza e salute soltanto  chi è in possesso di un titolo di studio a carattere tecnico specifico e riferito all’attività da controllare ;
Si propone per opportunità,  creare tre livelli di abilitazione allo svolgimento della funzione di RSPP , ovvero :

Livelli di abilitazione per lo  svolgimento della funzione di RSPP   :
-                 Esperto RSPP  gruppo A – di primo livello che sono abilitati ad operare nelle aziende con oltre 500 dipendenti ;
-                 Esperto RSPP  gruppo B  – di secondo livello che sono abilitati ad operare nelle aziende da 50 a 500 dipendenti ;
-                 Esperto RSPP  gruppo C - di terzo  livello che sono abilitati ad operare nelle aziende fino a  50  dipendenti
Sarà sufficiente al legislatore esaminare le specifiche leggi  provinciali del 1988 in materia già approvate ed applicate dalla Provincia di Bolzano.

  1.  contrariamente al disposto dell’art. 35 della Costituzione non possono essere messi per “ decreto “ paletti per riservare e privilegiare la frequenza dei corsi della sicurezza ai soli appartenenti all’amministrazione pubblica organizzatrice , all’Università, all’Ordine professionale e/o Collegio ecc. privando altri terzi soggetti;

  1.  Non ha senso lo svolgimento dei corsi abilitanti in relazione ai macrosettori , individuati peraltro in modo generico, e vietare lo svolgimento dell’azione di controllo e consulenza al soggetto che magari ha frequentato solo  il Modulo B relativo ad un macrosettore e non ad un altro ; Il tecnico della prevenzione deve avere una generica conoscenza su tutti i macrosettori per poi poter  nell’eventualità richiedere  una specifica collaborazione ad un collega esperto nel campo specifico;

  1. E’ semplicemente assurdo abilitare professionisti della sicurezza che possono operare nelle aziende esposte al principale rischio incendio (ristoranti, Alberghi, immobiliari, ecc. )  con la sola frequenza di 12 ore come previsto dal Modulo B  ;

  1. Appare quanto mai opportuno che le verifiche di apprendimento siano presiedute da almeno un membro appartenente ad un organo ufficiale di vigilanza dello Stato             ( Ministero del Lavoro e delle  Politiche Sociali, ASL e Ministero della sanità e del Comando dei Vigili del Fuoco ) e altri membri della commissione esaminatrice con numero  adeguato appartenenti  all’ente organizzatore dei corsi .

  1.  Al contrario delle figure dei Coordinatori della sicurezza , CP e CEL, nei lavori edili o di ingegneria civile , non sono previste sanzioni per gli RSPP e RLS  per numerosi  importanti adempimenti; nessuna figura giuridica può sentirsi immune da possibili penalità e sanzioni , anzi dovrebbero essere le figure maggiormente responsabili e sanzionate nel caso di inosservanze dei doveri loro affidati; 

  1. E’ semplicemente inconcepibile che per gli incarichi ad un certo livello di sicurezza nelle aziende non sia prevista una pur minima remunerazione , pur essendo l’abilitazione a RSPP e ASPP istituita e  abilitata per legge. L’art. 2229 del C.C. e  s.m.i. determina e regola le professioni intellettuali e ne prescrive l’iscrizione in appositi albi o elenchi. Argomento dl tutto sorvolato dal legislatore che invece necessita di regolamentarlo.

  1. Altre infinite osservazioni dovrebbero essere rappresentate per il miglioramento concreto dell’organizzazione della sicurezza in azienda per eliminare inutili procedure burocratiche che comportano soltanto sperpero di risorse tecniche ed economiche  non producendo un reale miglioramento della sicurezza e dell’ambiente di lavoro.

Le osservazioni avanti descritte , a parere di chi scrive , appaiono  in linea con ill dettato costituzionale  di cui agli artt.  35 e 41 .

Art. 35 - La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
 Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.

Art. 41 - L’iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

Alla luce delle osservazioni di cui sopra che si ritengono solo rappresentate in minima parte si auspica che il legislatore al più presto metta mano per una nuova rivisitazione del TUSIC che recepisca il parere degli operatori ed esperti della prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro che quotidianamente con abnegazione svolgono o hanno svolto per almeno cinque anni anni  (veri )   funzioni quali datori di lavoro e/o Dirigenti , funzioni ispettive di vigilanza e di consulenza istituzionale e privata , inchieste infortuni e Coordinatori della Sicurezza , funzioni di sindacato all’interno delle aziende come  RLS , RSPP, CP, CEL , funzioni  antincendio, ecc.  sostituendo  gran parte degli attuali componenti di svariate Commissioni   che hanno come unico scopo quello di mantenere privilegi  e immeritate rappresentanze in quanto mai hanno operato nel campo specifico della salute e sicurezza sul lavoro.
Per migliorare seriamente la sicurezza del Lavoro nel suo complesso , si rende quindi  necessario procedere con coraggio in questa direzione , per disboscare le  caste costituite nelle numerose quanto eccessive Commissioni di Sicurezza istituite e/o Comitati paritetici e/o  bilaterali, rappresentanti  territoriali, di sito ecc.  figure prive di esperienza e che continuano a farsi avanti vantando ipotetici diritti nella specifica  materia  ma che ancora devono dimostrare con i risultati  delle loro funzioni.
Contrariamente, l’utenza ( datori di lavoro e lavoratori) non accrescerà  la credibilità e fiducia  nei confronti delle istituzioni nella specifica materia che necessita di un maggior coordinamento , più razionalità , più  senso pratico  e meno burocrazia nell’applicazione per    perseguire  concreti obiettivi  e offrire una maggior tutela   alla salute e integrità fisica degli operatori. 

E.P-G.T.


Roma li 31ottobre 2011                                  

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