---------------------------------------------------------------------------------
"La sicurezza è un diritto non un costo"
Con il neoliberismo e la moneta debito non si può fare SICUREZZA
--------------------------------------------------------------------------------------
ACCORDI FORMAZIONE chiarimenti
per lavoratori, dirigenti, preposti e datori di lavoro
Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012: le linee applicative degli accordi del 21 dicembre 2011 sulla formazione dei lavoratori, dirigenti, preposti e datori di lavoro. A cura di Rocco Vitale.
Brescia, 2 Ago - Dopo
sette mesi, finalmente, la conferenza Stato Regioni del 25 luglio 2012 ha approvato
le linee guida di adeguamento degli accordi del 21 dicembre dello scorso anno. Ogni chiarimento è utile per evitare confusioni tanto
più che, in questo caso, viene evidenziato come queste linee guida sono utili,
non solo agli operatori ma, anche agli organi di vigilanza con le indicazioni
essenziali per l’organizzazione, la realizzazione e la verifica di attività
formative pienamente coerenti con la vigente normativa.
Un passo in avanti con
velocità ridotta. Oltre 200 giorni sono passati per approvare un documento
semplice, utile e senza conflitti tra le parti. Significa che i meccanismi di
formulazione e di approvazione e condivisione di testi e documenti presentano,
sicuramente, problemi di non funzionamento e di macchinosità amministrativa non
più corrispondenti alla realtà dei tempi. La necessità di operare con serietà,
semplicità (che non vuol dire semplicismo), agevolando i processi e non
burocratizzandoli ancora di più non sono ancora entrati nell’ottica di chi
opera nel campo della sicurezza sul lavoro.
Vogliano leggere
questi ulteriori adeguamenti nel quadro della semplificazione e tali li
consideriamo e non come un ulteriore fardello di adempimenti amministrativi che
poco e nulla hanno a che vedere con una buona e corretta formazione.
Semplificazione
dovrebbe essere la chiave di lettura di queste linee guida: ovvero contribuendo
a risolvere dubbi ed incertezze gli operatori, a tutti i livelli, ne dovrebbero
trarre elementi utili a svolgere azioni concrete di sicurezza e non solo meri
adempimenti amministrativi.
Purtroppo, la realtà,
non è cosi. Prendiamo ad
esempio l’irrisolvibile questione della cosiddetta “collaborazione” con gli Organismi
paritetici. Fin dall’Accordo Stato Regioni e poi in queste recenti linee guida viene
sottolineato come gli organizzatori dei corsi per attuare la collaborazione
possano semplicemente inviare una mail agli organismi paritetici. Orbene si
assiste che al posto di sviluppare queste indicazioni, alcuni organismi, ne
hanno burocratizzato all’inverosimile questo aspetto invitando a compilare
formulare di 4 o 5 pagine (alla faccia della semplificazione!) chiedendo ogni
volta sempre gli stessi dati anagrafici, litanie e liturgie da vecchio catasto!
Vediamo le novità
interpretative più salienti delle linee guida.
Entrata in vigore
Al fine di dissipare
la confusione creatasi negli Accordi
del 21 dicembre 2011 laddove si indicava per un verso “data
di approvazione” ed in altra parte “data di pubblicazione”, ricordando che – da
sempre – tutte le leggi o norme pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica (salvo diversa disposizione) entrano in vigore 15 giorni dopo la
loro pubblicazione, il nuovo Accordo prevede che la data di entrata in vigore è quella dell’11
gennaio 2012.
Tale indicazione è
importante poiché da questa data ne discendono scadenze ed adempimenti:
·
L’Aggiornamento quinquennale deve
essere svolto entro l’11 gennaio 2012
·
Termine per lo svolgimento dei
corsi per Dirigenti e Preposti: 11 luglio 2013
·
I termini per lo svolgimento dei
corsi, applicando le norme prima dell’entrata in vigore dell’Accordo del 21
dicembre 2011 sono scadute l’11 luglio 2012 per i Datori di Lavoro (RSPP)
mentre per lavoratori, dirigenti e preposti scadono l’11 gennaio 2013.
Collaborazione degli Organismi paritetici alla formazione
Dal complesso della
esposizione, che richiama con chiarezza le precedenti circolari ministeriali e
la semplice indicazione prevista dall’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre
2011 se ne ricava una lettura che - ancora una volta – riguarda aspetti
meramente formali che poco o nulla hanno a che vedere con la sostanzialità
effettiva della formazione.
Del resto non poteva
essere altrimenti visto che la “non collaborazione” non comporta nessuna
sanzione e le Linee
Guida ricordano come la legge “non impone al datore di lavoro di
effettuare la formazione necessariamente con gli organismi paritetici quanto,
piuttosto, di mettere i medesimi a conoscenza della volontà di svolgere una
attività formativa; ciò in modo che essi possano, se del caso, svolgere
efficacemente la funzione che il “testo unico” attribuisce loro, attraverso
proprie proposte al riguardo.
Queste condizioni,
ovvero la “collaborazione” funziona unicamente quando siano presenti alcune
condizioni:
·
Gli Organismi paritetici - per essere reali - devono essere costituiti da
associazioni sindacali di datori di lavoro e lavoratori che siano
comparativamente più rappresentative a livello nazionale ed essere presenti nel
territorio e settore.
· Il
territorio di riferimento è quello provinciale. Se non è prevista la struttura
a livello provinciale si può individuare a livello regionale. Nel caso in cui
manchi la struttura sia a livello provinciale che a livello regionale ci si può
rivolgere, solo per coloro che intendano farlo, senza obbligo, al livello
nazionale. Ma, in questo caso, non ha nessun valore la “collaborazione”.
·
Gli Organismi paritetici devono svolgere una vera e propria attività di “supporto” alle aziende (e
non siano quindi semplici sedi di ricevimento di mail).
·
Se l’azienda ha più sedi il territorio da considerare è quello della sede
legale dell’azienda.
·
Gli Organismi paritetici possono svolgere, di fatto, una duplice funzione:
essere soggetti organizzatori di corsi di formazione ed allo stesso tempo
soggetti della cosiddetta “collaborazione” (Prima o poi se gli stessi organismi
non ne daranno una chiara e limpida applicazione saranno loro stessi ad essere
palesemente in “conflitto di interesse”).
· Le
Linee Guida ricordano come la formazione deve essere fatta necessariamente con
o da un Organismo paritetico in quanto il datore di lavoro può decidere in
completa autonomia scegliendo il soggetto formatore a suo piacimento.
·
Anche nei casi in cui l’Organismo paritetico dia delle informazioni resta nelle
facoltà del datore di lavoro se eseguirle, applicarle o procedere direttamente.
Si ribadisce che in più
punti le Linee interpretative prevedono indicazioni operative per gli Organi di
Vigilanza, che, dunque, non potranno più contestare attestati senza indicazioni
inerenti i Paritetici
· Gli
organismi paritetici, che pure sono autorizzati a svolgere corsi di formazione,
non possono procedere ad alcun “accreditamento” della formazione svolta da
altri enti di formazione. Pertanto, sono assolutamente validi gli attestati
senza timbro/firma di “paritetici”. Qualora gli stessi Organismi Paritetici
sostengono di dover validare e/o accreditare attesati e corsi commettono
un’azione illecita.
·
Il datore di lavoro può delegare l’ente di formazione a contattare direttamente
l’Organismo paritetico.
·
La richiesta di collaborazione può essere inviata anche tramite semplice posta
elettronica.
Da ultimo si puntualizza come il Ministero del Lavoro
non provvede ad alcun “accreditamento” degli Organismi paritetici né riconosce
alcuna capacità di rappresentanza.
Allo stesso tempo, è
chiaro come, in più punti, le Linee interpretative prevedono indicazioni
operative per gli Organi di Vigilanza, che, dunque, non potranno più contestare
attestati senza indicazioni inerenti i Paritetici.
L’Allegato I agli
Accordi non presenta difficoltà di applicazione. Utili sono i chiarimenti
riguardano il tutor che non si configura in una sua costante presenza quanto, piuttosto, la sua
disponibilità a intervenire, con modalità e tempi predefiniti che devono essere
chiari e visibili nella piattaforma.
Disciplina transitoria e riconoscimento della formazione pregressa
Le linee guida non
contengono nessuna novità ma puntuali precisazioni su come valutare e calcolare
tempi e ore della formazione svolta.
Viene in particolar
modo chiarito che i Dirigenti che hanno già svolto una formazione con i contenuti previsti all’art. 3
del D.M. 16/01/1997 o con i contenuti del Modulo A per ASPP/RSPP, anche se di
durata inferiore, non è tenuto a frequentare il corso di formazione di cui
all’Accordo.
In ogni caso dirigenti
e preposti possono completare il percorso formativo entro l’11 luglio 2013.
Aggiornamento della formazione
Nel ribadire che
l’obbligo di aggiornamento può essere ottemperato in una unica occasione o
preferibilmente distribuito nel quinquennio che per i soggetti già formati alla
data di pubblicazione degli accordi, cadrà sempre l’11 gennaio 2017.
Le linee guida indicano che per Lavoratori, Preposti e Dirigenti con l’obbligo di 6 ore di
aggiornamento quinquennali che una parte non superiore ad 1/3 del percorso di
aggiornamento (pari a 2 ore) possa essere validamente svolta anche per mezzo
della partecipazione a convegni o seminari e che prevedano una verifica finale
di apprendimento. In relazione alla restante parte del percorso di
aggiornamento, pari a 4 ore, essa dovrà comunque essere svolta con un numero
massimo di partecipanti pari a 35 unità per ogni corso.
Per quanto riguarda,
invece, gli RSPP valgono le regole
dell’Accordo per gli RSPP/ASPP (26 gennaio 2006) e pertanto non è ammessa nessuna tipologia
formativa per mezzo di partecipazione a convegni o seminari.
Anche per quanto
riguarda l’Accordo relativo ai Datori di
Lavoro per lo svolgimento diretto
del Servizio di Prevenzione valgono le medesime regole dell’Accordo per gli
RSPP/ASPP (26 gennaio 2006) e pertanto, come per gli RSPP/ASPP, non è ammessa nessuna tipologia
formativa per mezzo di partecipazione a convegni o seminari.
La formazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
Le Linee guida
prevedono una prossima revisione dell’ Accordo
del 26 gennaio 2006 al fine di non creare disparità di
trattamento per situazioni analoghe.
Rocco Vitale
Presidente AiFOS,
Sociologo del lavoro, Docente di Diritto del Lavoro all’Università di Brescia
-------------------------------------------------------------------------------
"La sicurezza è un investimento oltre che un diritto, non un costo"
Con il neoliberismo e la moneta debito non si può fare SICUREZZA
IT IS IMPOSSIBLE TO GET SAFETY AND SECURITY
WITH DEBT MONEY AND NEOLIBERALISM
IT IS IMPOSSIBLE TO GET SAFETY AND SECURITY
WITH DEBT MONEY AND NEOLIBERALISM
-------------------------------------------------------------------------------
ACCADEMIA DELLA LIBERTA'
PER LA TUA SOVRANITA'
http://www.facebook.com/pages/Accademia-della-Libert%C3%A0/155608714521966
Nessun commento:
Posta un commento