mercoledì 21 novembre 2012

ACCORDI FORMAZIONE chiarimenti per lavoratori, dirigenti, preposti e datori di lavoro


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"La sicurezza è un diritto non un costo"
Con il neoliberismo e la moneta debito non si può fare SICUREZZA

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ACCORDI FORMAZIONE chiarimenti per lavoratori, dirigenti, preposti e datori di lavoro

Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012: le linee applicative degli accordi del 21 dicembre 2011 sulla formazione dei lavoratori, dirigenti, preposti e datori di lavoro. A cura di Rocco Vitale.
 
Brescia, 2 Ago - Dopo sette mesi, finalmente, la conferenza Stato Regioni del 25 luglio 2012 ha approvato le linee guida di adeguamento degli accordi del 21 dicembre dello scorso anno. Ogni chiarimento è utile per evitare confusioni tanto più che, in questo caso, viene evidenziato come queste linee guida sono utili, non solo agli operatori ma, anche agli organi di vigilanza con le indicazioni essenziali per l’organizzazione, la realizzazione e la verifica di attività formative pienamente coerenti con la vigente normativa.
Un passo in avanti con velocità ridotta. Oltre 200 giorni sono passati per approvare un documento semplice, utile e senza conflitti tra le parti. Significa che i meccanismi di formulazione e di approvazione e condivisione di testi e documenti presentano, sicuramente, problemi di non funzionamento e di macchinosità amministrativa non più corrispondenti alla realtà dei tempi. La necessità di operare con serietà, semplicità (che non vuol dire semplicismo), agevolando i processi e non burocratizzandoli ancora di più non sono ancora entrati nell’ottica di chi opera nel campo della sicurezza sul lavoro.
Vogliano leggere questi ulteriori adeguamenti nel quadro della semplificazione e tali li consideriamo e non come un ulteriore fardello di adempimenti amministrativi che poco e nulla hanno a che vedere con una buona e corretta formazione.
Semplificazione dovrebbe essere la chiave di lettura di queste linee guida: ovvero contribuendo a risolvere dubbi ed incertezze gli operatori, a tutti i livelli, ne dovrebbero trarre elementi utili a svolgere azioni concrete di sicurezza e non solo meri adempimenti amministrativi.
Purtroppo, la realtà, non è cosi. Prendiamo ad esempio l’irrisolvibile questione della cosiddetta “collaborazione” con gli Organismi paritetici. Fin dall’Accordo Stato Regioni e poi in queste recenti linee guida viene sottolineato come gli organizzatori dei corsi per attuare la collaborazione possano semplicemente inviare una mail agli organismi paritetici. Orbene si assiste che al posto di sviluppare queste indicazioni, alcuni organismi, ne hanno burocratizzato all’inverosimile questo aspetto invitando a compilare formulare di 4 o 5 pagine (alla faccia della semplificazione!) chiedendo ogni volta sempre gli stessi dati anagrafici, litanie e liturgie da vecchio catasto!

Vediamo le novità interpretative più salienti delle linee guida.

Entrata in vigore
Al fine di dissipare la confusione creatasi negli Accordi del 21 dicembre 2011 laddove si indicava per un verso “data di approvazione” ed in altra parte “data di pubblicazione”, ricordando che – da sempre – tutte le leggi o norme pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica (salvo diversa disposizione) entrano in vigore 15 giorni dopo la loro pubblicazione, il nuovo Accordo prevede che la data  di entrata in vigore è quella dell’11 gennaio 2012.
Tale indicazione è importante poiché da questa data ne discendono scadenze ed adempimenti:
·             L’Aggiornamento quinquennale deve essere svolto entro l’11 gennaio 2012
·             Termine per lo svolgimento dei corsi per Dirigenti e Preposti: 11 luglio 2013
·             I termini per lo svolgimento dei corsi, applicando le norme prima dell’entrata in vigore dell’Accordo del 21 dicembre 2011 sono scadute l’11 luglio 2012 per i Datori di Lavoro (RSPP) mentre per lavoratori, dirigenti e preposti scadono l’11 gennaio 2013.

Collaborazione degli Organismi paritetici alla formazione
Dal complesso della esposizione, che richiama con chiarezza le precedenti circolari ministeriali e la semplice indicazione prevista dall’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 se ne ricava una lettura che - ancora una volta – riguarda aspetti meramente formali che poco o nulla hanno a che vedere con la sostanzialità effettiva della formazione.
Del resto non poteva essere altrimenti visto che la “non collaborazione” non comporta nessuna sanzione e le Linee Guida  ricordano come la legge “non impone al datore di lavoro di effettuare la formazione necessariamente con gli organismi paritetici quanto, piuttosto, di mettere i medesimi a conoscenza della volontà di svolgere una attività formativa; ciò in modo che essi possano, se del caso, svolgere efficacemente la funzione che il “testo unico” attribuisce loro, attraverso proprie proposte al riguardo.
Queste condizioni, ovvero la “collaborazione” funziona unicamente quando siano presenti alcune condizioni:
·         Gli Organismi paritetici - per essere reali - devono essere costituiti da associazioni sindacali di datori di lavoro e lavoratori che siano comparativamente più rappresentative a livello nazionale ed essere presenti nel territorio e settore.
·         Il territorio di riferimento è quello provinciale. Se non è prevista la struttura a livello provinciale si può individuare a livello regionale. Nel caso in cui manchi la struttura sia a livello provinciale che a livello regionale ci si può rivolgere, solo per coloro che intendano farlo, senza obbligo, al livello nazionale. Ma, in questo caso,  non ha nessun valore la “collaborazione”.
·         Gli Organismi paritetici devono svolgere una vera e propria attività di “supporto” alle aziende (e non siano quindi semplici sedi di ricevimento di mail).
·         Se l’azienda ha più sedi il territorio da considerare è quello della sede legale dell’azienda.
·         Gli Organismi paritetici possono svolgere, di fatto, una duplice funzione: essere soggetti organizzatori di corsi di formazione ed allo stesso tempo soggetti della cosiddetta “collaborazione” (Prima o poi se gli stessi organismi non ne daranno una chiara e limpida applicazione saranno loro stessi ad essere palesemente in “conflitto di interesse”).
·         Le Linee Guida ricordano come la formazione deve essere fatta necessariamente con o da un Organismo paritetico in quanto il datore di lavoro può decidere in completa autonomia scegliendo il soggetto formatore a suo piacimento.
·         Anche nei casi in cui l’Organismo paritetico dia delle informazioni resta nelle facoltà del datore di lavoro se eseguirle, applicarle o procedere direttamente. Si ribadisce che in più punti le Linee interpretative prevedono indicazioni operative per gli Organi di Vigilanza, che, dunque, non potranno più contestare attestati senza indicazioni inerenti i Paritetici
·         Gli organismi paritetici, che pure sono autorizzati a svolgere corsi di formazione, non possono procedere ad alcun “accreditamento” della formazione svolta da altri enti di formazione. Pertanto, sono assolutamente validi gli attestati senza timbro/firma di “paritetici”. Qualora gli stessi Organismi Paritetici sostengono di dover validare e/o accreditare attesati e corsi commettono un’azione illecita.
·         Il datore di lavoro può delegare l’ente di formazione a contattare direttamente l’Organismo paritetico.
·         La richiesta di collaborazione può essere inviata anche tramite semplice posta elettronica.

Da ultimo si puntualizza come il Ministero del Lavoro non provvede ad alcun “accreditamento” degli Organismi paritetici né riconosce alcuna capacità di rappresentanza.
Allo stesso tempo, è chiaro come, in più punti, le Linee interpretative prevedono indicazioni operative per gli Organi di Vigilanza, che, dunque, non potranno più contestare attestati senza indicazioni inerenti i Paritetici.

Formazione in modalità e-learning
L’Allegato I agli Accordi non presenta difficoltà di applicazione. Utili sono i chiarimenti riguardano il tutor che non si configura in una sua costante presenza quanto, piuttosto, la sua disponibilità a intervenire, con modalità e tempi predefiniti che devono essere chiari e visibili nella piattaforma.
 
Disciplina transitoria e riconoscimento della formazione pregressa
Le linee guida non contengono nessuna novità ma puntuali precisazioni su come valutare e calcolare tempi e ore della formazione svolta.
Viene in particolar modo chiarito che i Dirigenti che hanno già svolto una formazione con i contenuti previsti all’art. 3 del D.M. 16/01/1997 o con i contenuti del Modulo A per ASPP/RSPP, anche se di durata inferiore, non è tenuto a frequentare il corso di formazione di cui all’Accordo.
In ogni caso dirigenti e preposti possono completare il percorso formativo entro l’11 luglio 2013.

Aggiornamento della formazione
Nel ribadire che l’obbligo di aggiornamento può essere ottemperato in una unica occasione o preferibilmente distribuito nel quinquennio che per i soggetti già formati alla data di pubblicazione degli accordi, cadrà sempre l’11 gennaio 2017.
Le linee guida indicano che per Lavoratori, Preposti e Dirigenti con l’obbligo di 6 ore di aggiornamento quinquennali che una parte non superiore ad 1/3 del percorso di aggiornamento (pari a 2 ore) possa essere validamente svolta anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari e che prevedano una verifica finale di apprendimento. In relazione alla restante parte del percorso di aggiornamento, pari a 4 ore, essa dovrà comunque essere svolta con un numero massimo di partecipanti pari a 35 unità per ogni corso.
Per quanto riguarda, invece, gli RSPP valgono le regole dell’Accordo per gli RSPP/ASPP (26 gennaio 2006) e pertanto non è ammessa nessuna tipologia formativa per mezzo di partecipazione a convegni o seminari.
Anche per quanto riguarda l’Accordo relativo ai Datori di Lavoro per lo svolgimento diretto del Servizio di Prevenzione valgono le medesime regole dell’Accordo per gli RSPP/ASPP (26 gennaio 2006) e pertanto, come per gli RSPP/ASPP, non è ammessa nessuna tipologia formativa per mezzo di partecipazione a convegni o seminari.

La formazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
Le Linee guida prevedono una prossima revisione dell’ Accordo del 26 gennaio 2006 al fine di non creare disparità di trattamento per situazioni analoghe.


Rocco Vitale
Presidente AiFOS, Sociologo del lavoro, Docente di Diritto del Lavoro all’Università di Brescia


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